Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a depositare presso il RUNTS alcuni documenti fondamentali. Tra questi, il bilancio di esercizio, obbligatorio per tutti gli ETS indipendentemente dalle dimensioni, deve essere redatto secondo gli schemi previsti dal DM n. 39/2020. La legge n. 104 del 2024 ha innalzato i limiti economici per l’utilizzo del rendiconto per cassa, semplificando così gli adempimenti per gli enti più piccoli.
Vanno inoltre depositati i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, se svolte nell’anno precedente dagli ETS non commerciali. Ogni raccolta deve essere rendicontata separatamente, utilizzando l’apposito modello ministeriale.
Per gli ETS con entrate superiori a un milione di euro, è obbligatoria anche la redazione, pubblicazione e deposito del bilancio sociale, secondo le linee guida ministeriali del 2019.
La legge n. 104/2024 ha modificato anche i termini per il deposito dei documenti, sostituendo la scadenza fissa del 30 giugno con un termine mobile di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa nuova regola vale per i bilanci approvati dopo il 3 agosto 2024. Tuttavia, per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine rimane il 30 giugno 2025.
Per ulteriori informazioni:
RUNTS
(Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
url: servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it