Il decreto sul controllo degli enti del Terzo settore è legge. Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un articolato percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore e ricalca il meccanismo già collaudato del sistema dei controlli nelle cooperative.
Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.
Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.
I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.
È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.
Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l’elenco degli enti sottoposti al controllo.
Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.
La decorrenza dei controlli sarà fissata con apposito decreto dell’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.
Per ulteriori informazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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