Statuto

CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DI FOGGIA - ODV

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Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita con sede legale in Foggia l'Associazione di volontariato denominata “Centro di Servizio al Volontariato di Foggia – Organizzazione di volontariato”, indicata per brevità con la sigla “C.S.V. Foggia – ODV”, da ora in avanti denominata C.S.V. Foggia.

Il C.S.V. Foggia è un'associazione del Terzo settore, senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore. A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale di cui all’art. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

Il C.S.V. Foggia si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all’articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, c.d. Codice del Terzo settore (da ora in avanti, Codice Terzo settore).

Il C.S.V. Foggia è disciplinato dal Codice Terzo settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

L’Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione “Centro di Servizio al Volontariato di Foggia - ODV” oppure “C.S.V. Foggia - ODV”.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Il patrimonio iniziale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è di euro 15.000,00.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il C.S.V. Foggia si propone di promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli enti del Terzo settore. A tale fine, organizza, gestisce ed eroga i servizi di seguito precisati, rivolti non solo alle organizzazioni di volontariato, ma anche ad altri enti del Terzo Settore, pur se non associati al C.S.V. Foggia stesso. I servizi sono erogati in favore degli enti del Terzo Settore con sede legale e operatività principale nel territorio provinciale (Foggia e Barletta/Andria/Trani nella Regione Puglia).

Il C.S.V. Foggia, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 e 61, c.1, lett. a) del D.gs. n. 117/17:

  • attività di supporto tecnico, formativo ed informativo volto a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;
  • erogazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore, in particolare alle ODV;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

In particolare il C.S.V. Foggia, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, potrà erogare i seguenti servizi:

  • servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della  cultura  della  solidarietà  e  della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati  a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
  • servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
  • servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
  • servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
  • servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
  • servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;

Il C.S.V. Foggia può anche erogare servizi relativi al controllo degli enti del Terzo settore come previsto nel Codice del Terzo settore.

Il C.S.V. Foggia può anche esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

I servizi del C.S.V. Foggia (a seguito dell’accreditamento di cui all’art. 101 comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore) sono erogati a titolo gratuito ai soggetti indicati all’articolo 2 del presente statuto, attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all’art. 62 del Codice del Terzo Settore. E’ fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

Il C.S.V. Foggia potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l’erogazione di servizi a pagamento. Tali risorse sono gestite con contabilità separata.

Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il C.S.V. Foggia potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà, altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato e altri enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del Terzo Settore.

Il C.S.V. Foggia pone in essere delle misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti. In particolare, sul sito web del C.S.V. Foggia saranno pubblicati tutti gli atti istituzionali.

 

Art. 3 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Possono aderire in qualità di soci le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta. In ogni caso il numero complessivo degli associati diversi dalle organizzazioni di volontariato non può essere superiore al cinquanta percento degli associati che siano organizzazioni di volontariato; la domanda di adesione di un ETS, che non è organizzazione di volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel rispetto di tale prescrizione.

La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è presentata mediante un rappresentante dell’ente al Presidente del Consiglio Direttivo e deve rispettare le procedure per l’ammissione a socio definite dal regolamento del C.S.V. Foggia.

L'ammissione è subordinata, inoltre, all'impegno dell’aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto.

La deliberazione di rigetto di ammissione deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera motivatamente sulla fondatezza delle ragioni del non accoglimento.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’Associazione da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o associazione di ETS, nel caso in cui facciano parte della base associativa del Centro di Servizio al Volontariato già tre organizzazioni aderenti alla rete o associazione di ETS di cui sopra.  In ogni caso, qualora divenga associato il livello superiore di una rete associativa, non possono aderire o, se aderenti decadono dalla qualifica di socio, tutti gli ETS di livello inferiore appartenenti a tale rete associativa.

L’adesione all’associazione è perfezionata solo al momento del versamento della quota associativa determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. In particolare, tutti i soci hanno diritto di voto, direttamente o indirettamente, in Assemblea, e di eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali. L’adesione all’associazione resta subordinata al pagamento della quota annuale ed al rispetto delle delibere sociali, dello statuto e dei regolamenti. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. Le somme versate per la quota sociale sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell’ente, per esclusione deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente.

Il socio può essere escluso per:

  • violazione degli obblighi di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e per il mancato versamento della quota associativa;
  • difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti nel presente articolo;
  • gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all’attività ed al funzionamento dell’Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con lettera raccomandata al socio escluso. Questi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, sentito l’interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del Consiglio Direttivo.

 

Art. 4 – SPORTELLI TERRITORIALI E DELEGAZIONI LOCALI

Il C.S.V. Foggia pone in essere delle misure destinate a favorire, nella sua gestione, la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell’impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell’Associazione.

Per un migliore radicamento sul territorio, per assicurare un livello uniforme di prestazioni su tutta la provincia e per favorire la partecipazione alla vita dell'associazione anche delle organizzazioni più piccole, il C.S.V. Foggia può anche istituire sportelli territoriali in ambito provinciale e individuare delle delegazioni locali, eventualmente collegate ad uno o più sportelli, ciascuna delle quali competente per una determinata circoscrizione territoriale.

 

 Art. 5 – VOLONTARIATO

All’interno del C.S.V. Foggia i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore.

Nel C.S.V. Foggia operano in qualità di volontari anche i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

 

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del C.S.V. Foggia:

  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. l’Organo di controllo
  5. il Collegio dei Garanti

Le cariche sociali hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V. Foggia.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all’art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.

Ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo) per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

 Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano del C.S.V. Foggia ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, nonché tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati aventi diritto a parteciparvi. In quest’ultimo caso, l’Assemblea si deve tenere entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione, fatta dal Presidente, avviene mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La documentazione relativa all’ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione sul sito internet del C.S.V. Foggia almeno 5 giorni prima.

L’intervento all’assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell’art. 2372 del Codice civile).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da  essa nominato; in caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduta dal Vice-presidente; in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente è presieduta da un altro socio indicato dall’assemblea.

In caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea può anche essere convocata dal Presidente del Collegio dei Garanti, che in tal caso la presiede.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le votazioni sia nell’Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Ciascun ente e/o organizzazione socio del C.S.V. Foggia può intervenire all'assemblea tramite il proprio rappresentante legale o suo sostituto appositamente delegato. Nel caso di unico rappresentante legale di più associazioni, questi avrà diritto di voto per ogni ente che rappresenta.

E’ ammessa la partecipazione per delega tra associazioni all’Assemblea; ogni ente potrà rappresentare con delega una sola altra associazione. 

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discutere ed approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
  • approvare il programma generale annuale di attività del C.S.V. Foggia;
  • discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del C.S.V. Foggia;
  • determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare i membri dell’Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

  • modifica dello Statuto;
  • scioglimento del C.S.V. Foggia e devoluzione del suo patrimonio;
  • trasformazione, fusione o scissione del C.S.V. Foggia.

 

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 a 9.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni vanno fatte per iscritto e possono essere inviate mediante e-mail.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può svolgere le sue riunioni anche in “modalità telematica”, per la quale è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipino a distanza da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

I componenti del Consiglio Direttivo possono svolgere il loro incarico per massimo tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

  • esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • conferisce gli incarichi tecnico-operativi a volontari ed eventuale personale retribuito, in particolare alla Direzione di cui al presente Statuto;
  • propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del C.S.V. Foggia e degli organi sociali;
  • delibera le modifiche della base associativa, decidendo su ammissione, esclusione e decadenza dei soci e prendendo atto di eventuali recessi;
  • determina il numero delle Delegazioni locali e definisce la relativa circoscrizione territoriale di riferimento;
  • determina la quota associativa annuale;
  • individua le attività diverse esperibili (attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all’art. 6 del Codice del terzo settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime);
  • su proposta dell'eventuale responsabile della struttura tecnico-operativa (in particolare della Direzione di cui all’art. 13 del presente Statuto), redige e propone per la conseguente approvazione all'Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.V. Foggia;
  • decide su assunzione e licenziamento dell'eventuale personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
  • redige, con il supporto dell'eventuale responsabile della struttura tecnico-operativa e del Tesoriere, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  • determina il numero e la localizzazione delle sedi operative;
  • elegge nel proprio seno il Presidente e il/i Vice Presidente/i di cui uno vicario (allo scopo di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento), il Segretario e il Tesoriere;
  • nomina i rappresentanti del C.S.V. Foggia negli organismi dell’associazione nazionale di rappresentanza dei centri di servizio;
  • nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati dal C.S.V. Foggia.

In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

 

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V. Foggia ed ha il potere di firma per gli atti di gestione utili all’attività del C.S.V. Foggia. E’ prestabilito il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell’organo di amministrazione per più di nove anni.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del C.S.V. Foggia, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, di norma previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può agire adottando in proprio i provvedimenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può inoltre delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti ad altri membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice Terzo Settore nonché compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L’Organo di controllo presenta all’Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

L’Organo di controllo vigila anche sulla circostanza che l’associazione eserciti prevalentemente le attività di interesse generale rispetto alle attività diverse, controlla, inoltre, che l’ente ponga in essere correttamente l’attività di raccolta fondi e verifica, infine, che il patrimonio non sia, neanche in maniera indiretta, distribuito.

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto di seguito, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.

Nel caso in cui il C.S.V. Foggia sia accreditato quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell’art. 101, comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, il presidente di tale Organo è nominato dall’OTC (Organismo Territoriale di Controllo).

I componenti dell’organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da sei membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza. Rimane in carica tre anni. I membri eleggono al loro interno il presidente. Nell’ambito delle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. Dirime eventuali controversie insorte fra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali. Ad esso sono inoltre rimesse le controversie che dovessero insorgere tra soci, organi sociali ed aspiranti soci.

E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei garanti l'assemblea, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

 

Art. 12 -  SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:

  1. requisiti di onorabilità, con riferimento all’assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall’art. 80 D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c. (non potrà essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) ovvero con riferimento all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
  2. requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore;
  3. requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia;
  4. requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell’ente.

La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all’articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Sulla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l’Organo di Controllo.

 

 Art. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL C.S.V. FOGGIA

Per il raggiungimento dei propri obiettivi e per una presenza sempre più capillare sul territorio, il C.S.V. Foggia potrà mettere in atto ogni azione ritenuta idonea allo scopo.

Il Consiglio Direttivo nomina la Direzione che partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.

La Direzione del  C.S.V. Foggia elabora e propone al Consiglio Direttivo il programma annuale di attività e, in collaborazione con il Tesoriere, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale; ha la responsabilità del personale retribuito e dei collaboratori inseriti nella struttura tecnico-operativa; pone in essere, con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del volontariato, tutti gli atti esecutivi necessari a dare attuazione alle decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo inerenti il Centro di Servizio stesso.

 

Art. 14 – BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati entro i termini previsti dalle disposizioni per i Centri di Servizio al Volontariato e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo settore dal Codice del Terzo settore.

Il patrimonio del C.S.V. Foggia è costituito da:

  1. beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
  2. eccedenze degli esercizi annuali;
  3. erogazioni, donazioni e lasciti;
  4. le quote associative.

Le fonti di finanziamento del C.S.V. Foggia sono:

  1. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  2. i contributi pubblici e dei privati;
  3. la gestione economica del patrimonio;
  4. le risorse per lo svolgimento delle funzioni di centro di servizio accreditato ai sensi dell’articolo 62 del Codice del Terzo settore.

Le risorse non provenienti dal FUN saranno comunque gestite tramite contabilità separata.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 15 - BILANCIO SOCIALE

Il C.S.V. Foggia redige annualmente il bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lett. l) del Codice del Terzo settore, anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell’organo di controllo.

 

Art. 16 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il C.S.V. Foggia deve tenere i seguenti libri:

  • libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllodel Collegio dei Garanti tenuti a cura dell’organo cui rispettivamente si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento del C.S.V. Foggia viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall’art. 7 dello statuto.

In caso di scioglimento o revoca dell’accreditamento, il C.S.V. Foggia ha l’obbligo di versare entro 120 giorni all’ONC le risorse assegnate dal FUN e non ancora utilizzate e di trasferire beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN, secondo le indicazioni provenienti dall’ONC.

In caso di scioglimento, inoltre, il restante patrimonio non proveniente dal FUN non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

 

Art. 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste. 

 

Art. 19 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.

Con il regolamento generale del C.S.V. Foggia viene disciplinata l’attuazione del presente Statuto.

L’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 3 del presente statuto si applica a decorrere dalla data di accreditamento dell’associazione quale Centro di Servizio ai sensi degli articoli 101, c. 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore. A decorrere dall’accreditamento e fino all’istituzione del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), sono ammessi quali soci, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 dello statuto, gli enti di cui all’art. 101, c.2 del Codice del Terzo settore. A decorrere dall’istituzione del RUNTS, sono ammessi quali soci i soggetti individuati dall’art. 3 del presente statuto.

Ai fini di cui all’art. 2 del presente statuto, l’erogazione dei servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo Settore a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri del volontariato attualmente istituiti, è subordinato all’accreditamento dell’associazione quale Centro di Servizio ai sensi degli articoli 101, c. 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, salva diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria, anche in recepimento degli indirizzi espressi dall’Organismo Nazionale di Controllo. A decorrere dall’accreditamento di cui al predetto art. 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, i servizi di cui all’art. 63 del Codice sono erogati ai soggetti ivi indicati.

Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni definite nel presente Statuto.

I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

Il Collegio dei Garanti ed il Collegio dei Revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui ai rispettivi articoli presenti nel seguente Statuto. Dallo stesso momento il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di controllo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, 18 ottobre 2022

Il rappresentante legale
Pasquale Marchese


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