CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DI FOGGIA - ODV
ART. 1 – IL REGOLAMENTO DEL C.S.V. Foggia
Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto del C.S.V. Foggia.
Art. 2 – FINALITÀ E SERVIZI (cfr. art. 2 Statuto)
Il C.S.V. Foggia si ispira nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio al principio di democraticità, promuovendo le organizzazioni di volontariato e l'azione volontaria all’interno degli Enti del Terzo Settore (ETS), e collaborando con le istituzioni pubbliche e private e le altre espressioni della società civile. L'associazione sostiene in tutte le forme che ritiene opportune la cittadinanza attiva, la cultura del volontariato, della partecipazione e della solidarietà.
Il C.S.V. Foggia, sentite le organizzazioni di volontariato e gli ETS al cui interno sono presenti ed operano volontari, o su loro proposta, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse sia materiali (sedi operative ed altre strutture, risorse economiche) che umane.
Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.
Nello svolgimento delle proprie attività il C.S.V. Foggia si può avvalere di ogni organismo di carattere pubblico o privato che ritiene più idoneo, privilegiando, per quanto possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e gli ETS e puntando a coinvolgere e responsabilizzare gli enti culturali, formativi e di ricerca.
Il C.S.V. Foggia, può realizzare:
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servizi e attività di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 117/2017 (di seguito denominato Codice Terzo Settore o CTS) a favore dei beneficiari ivi indicati attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN) ovvero attraverso contributi pubblici o privati; tali servizi sono erogati a titolo gratuito;
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servizi ed attività diversi da quelli indicati dall’art. 63 CTS nei confronti degli stessi beneficiari o di terzi, pubblici o privati, attraverso risorse diverse dal FUN ed oggetto di contabilità separata; tali servizi potranno essere erogati a titolo gratuito ovvero con rapporto di convenzione diretto alla copertura dei relativi costi ovvero dietro corrispettivo.
Art. 3 – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO (cfr. art. 3 Statuto)
La domanda di ammissione, nella quale dovranno essere indicate le generalità dell’ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell’aspirante socio.
La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
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copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
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copia dell'eventuale regolamento interno;
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composizione degli organi sociali;
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descrizione delle attività svolte e programmate;
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informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento;
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informazioni sulla presenza territoriale tramite proprie aderenti o articolazioni organizzative;
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dichiarazione relativa all’adesione ad associazioni, organizzazioni o reti di livello provinciale, regionale e/o nazionale con autonomo Codice Fiscale;
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dichiarazione che attesti che l'associazione ha sede legale e operatività principale nel territorio provinciale (Foggia e Barletta/Andria/Trani nella Regione Puglia).
In merito alla dichiarazione di cui al punto g), nel caso in cui la situazione del socio dovesse mutare, lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Presidente del C.S.V. Foggia.
Il Presidente forma l'elenco delle domande di ammissione pervenute, raccoglie ogni elemento utile a valutare le candidature in rapporto alle previsioni dello statuto e del presente regolamento e sottopone le richieste al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda dell’aspirante socio secondo criteri non discriminatori ed in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica del C.S.V. Foggia. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera motivatamente sulla fondatezza delle ragioni del non accoglimento.
La domanda di ammissione presentata dall’aspirante socio diverso da organizzazione di volontariato può essere sospesa in ragione della necessità di mantenere la proporzione legale con le organizzazioni di volontariato presenti nella base sociale ai sensi dell’articolo 3 dello statuto e dell’articolo 32, comma 2 CTS. In tal caso la domanda viene annotata nel libro soci e qualificata come «in attesa di variazione base sociale». Tale annotazione è comunicata all’aspirante socio e rappresenta titolo di priorità rispetto alle domande successivamente pervenute.
Nel caso in cui un socio non ottemperi agli obblighi previsti dallo Statuto, ovvero emerga il difetto sopravvenuto di uno dei requisiti per essere socio ovvero sussistano gravi motivi, il Presidente entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una lettera raccomandata con la richiesta al socio di adempiere agli obblighi suddetti. Nel caso in cui tale richiesta non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità ritenute dal Presidente non adeguate, decorsi 60 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché deliberi la esclusione del socio, motivando i gravi motivi che giustificano l’esclusione. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata tramite raccomandata al socio escluso. Questi entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti, sentito l’interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull’istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del Consiglio Direttivo. Rimane ferma la facoltà del socio escluso di ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 del codice civile.
Art. 4 – SPORTELLI TERRITORIALI E DELEGAZIONI LOCALI (cfr. art. 4 Statuto)
Per un migliore radicamento sul territorio, per assicurare un livello uniforme di prestazioni su tutta la provincia (Foggia e Barletta/Andria/Trani nella Regione Puglia) e per favorire la partecipazione alla vita dell'associazione anche delle organizzazioni più piccole, il C.S.V. Foggia può anche istituire sportelli territoriali in ambito provinciale e individuare delle delegazioni locali, eventualmente collegate ad uno o più sportelli, ciascuna delle quali competente per una determinata circoscrizione territoriale.
La delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, nonchè la crescita e la capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli Enti locali.
Alle delegazioni locali spetta, in particolare, di promuovere l’adesione e il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del C.S.V. Foggia delle organizzazioni di volontariato della propria area territoriale, l’individuazione e l’evidenziazione degli interessi del proprio territorio connessi con gli scopi del C.S.V. Foggia ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza di concerto con le altre delegazioni locali e con gli organi sociali del C.S.V. Foggia.
Presso ogni delegazione locale può essere istituito uno sportello operativo per l’erogazione di servizi agli utenti del C.S.V. Foggia, dotandolo di risorse umane e strumentali coerenti con il quadro programmatico, organizzativo e finanziario approvato dagli organi sociali. L’attività dello sportello operativo si avvale anche dell’apporto dei volontari delle organizzazioni socie.
Il C.S.V. Foggia può delegare, con delibera del Consiglio Direttivo, ad ogni singola delegazione locale la gestione di particolari attività.
Il Consiglio Direttivo ha funzioni di assistenza, vigilanza e controllo sul corretto operato di tutte le delegazioni locali.
Art. 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI (cfr. art. 7 Statuto)
L'assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. La documentazione relativa all’ordine del giorno deve essere a disposizione per la consultazione sul sito internet del C.S.V. Foggia almeno 5 giorni prima.
Il socio che intende delegare un altro socio alla partecipazione all’Assemblea deve farlo per iscritto con lettera su carta intestata dell’associazione e a firmata del legale rappresentante.
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto con lista composta dalle candidature regolarmente pervenute dalle associazioni socie entro il 10° giorno precedente la data dell'Assemblea, via fax o e-mail presso la segreteria del C.S.V. Foggia. Il Presidente dà comunicazione in forma scritta a tutti i soci delle candidature pervenute e ritenute valide entro il 7°giorno precedente l'Assemblea.
Ogni membro dell'Assemblea esprime preferenze fino ad un massimo dei due terzi del numero dei membri da eleggere.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze, nel limite del numero di membri stabiliti dall’Assemblea. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre a sorteggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze.
In deroga a quanto sopra previsto, l’Assemblea può, all’unanimità dei presenti e su proposta di uno dei soci, deliberare di nominare il Consiglio Direttivo mediante l’approvazione, a scrutinio palese, di una lista unica di candidati in numero pari ai membri da eleggere. In tal caso, decadono le liste delle candidature proposte (sopra descritte), sostituite dalla lista unica di candidati.
Le suddette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alla elezione degli organi di garanzia, di controllo e degli organismi direttivi.
Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO (cfr. art. 8 Statuto)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante e-mail da inviarsi almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Non è ammesso il voto per delega.
Il consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.
In caso di decadenza, di dimissioni o di cessazione dall'incarico per qualsiasi altra causa, subentra al consigliere cessato il primo dei non eletti.
La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di: visione degli atti della riunione; intervento nella discussione; scambio di documenti; votazione; approvazione del verbale. I verbali con le relative deliberazioni sono redatti a cura della direzione e conservati sotto la sua responsabilità.
ART. 7 – PRESIDENTE (cfr. art .9 Statuto)
Il Presidente, in quanto legale rappresentante del C.S.V. Foggia, può agire o resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
ART. 8 - ORGANO DI CONTROLLO (cfr. art. 10 Statuto)
Il Presidente dell’Organo di controllo convoca lo stesso almeno trimestralmente per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente del C.S.V. Foggia.
All’Organo di controllo va inviata copia, per conoscenza, dell’ordine del giorno di convocazione degli organi sociali del C.S.V. Foggia da ricevere con la medesima modalità prevista per la comunicazione gli altri organi sociali.
I componenti dell’Organo di controllo hanno il diritto di assistere (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono partecipare (senza diritto di voto) alle sedute degli altri organi sociali del C.S.V. Foggia, esclusivamente per quanto riguarda i compiti loro assegnati e gli argomenti pertinenti al loro ruolo. In caso di differente interpretazione sulla congruenza della partecipazione dei componenti dell’Organo di controllo a tali sedute, la decisione spetta a chi presiede l’organo sociale riunito.
ART. 9 - COLLEGIO DEI GARANTI (cfr. art .11 Statuto)
Il Collegio dei Garanti dirime le controversie entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento, che deve pervenire al Presidente del Collegio. Questi informa gli altri componenti e convoca il Collegio per esaminare il ricorso, svolgere l’opportuna istruttoria e prendere la relativa decisione.
La decisione adottata dal Collegio è vincolante per le parti interessate alla controversia.
Delle controversie e delle decisioni adottate il Collegio dei Garanti dà notizia al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
Di ogni seduta del Collegio dei Garanti deve essere redatto un verbale, inviato in copia al Presidente di C.S.V. Foggia.
Al Collegio dei Garanti va inviata, per conoscenza, copia dell’ordine del giorno di convocazione degli organi sociali di C.S.V. Foggia, da ricevere con la medesima modalità prevista per la comunicazione agli altri organi sociali.
Nel caso in cui vengano meno requisiti ritenuti essenziali per l’elezione dei membri del Collegio dei Garanti quali la moralità, la competenza e la professionalità, e nel caso in cui sorgano situazioni di incompatibilità (art. 12 dello Statuto), l’Assemblea può deliberare la decadenza di uno o più membri del Collegio dei Garanti.
Art. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL C.S.V. FOGGIA (cfr. art .13 Statuto)
Il Consiglio Direttivo nomina la Direzione che partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso.
La Direzione del C.S.V. Foggia elabora e propone al Consiglio Direttivo:
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il programma annuale di attività e, in collaborazione con il Tesoriere, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
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ha la responsabilità del personale retribuito e dei collaboratori inseriti nella struttura tecnico-operativa;
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pone in essere, con la sensibilità e la competenza manageriale congeniale al settore del volontariato, tutti gli atti esecutivi necessari a dare attuazione alle decisioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Nell’ambito delle sue responsabilità, il/i Direttore/i del C.S.V. Foggia è/sono chiamato/i all’espletamento anche dei seguenti compiti qui indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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pianificare e organizzare il lavoro del personale retribuito di cui curerà la formazione;
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curare la corretta gestione amministrativa del Centro;
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coordinare e organizzare l’attività delle delegazioni locali, riferendo al Consiglio Direttivo eventuali proposte per le conseguenti decisioni;
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coordinare e organizzare l’attività dei volontari che prestano la loro opera all’interno del Centro di Servizio, secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
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ricercare e coordinare l’attività di consulenti e specialisti esterni, sia volontari che non volontari;
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curare lo sviluppo del sistema informativo sia per le attività interne che per gli eventuali collegamenti sul
ART. 11 – NORMA FINALE (cfr. art. 19 Statuto)
Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci del C.S.V. Foggia e, in ogni caso, successivamente all’entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l’adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.
Restano ferme le decorrenze stabilite nello statuto per l’acquisizione della qualifica di socio di cui all’art. 3 dello statuto e per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore.
Letto, approvato e sottoscritto.
Foggia, 23 novembre 2020