DOMANDA
Vorremmo costituire una fondazione e ci e stato suggerito di strutturarla secondo il modello de/la fondazione di partecipazione. Potreste darci qualche informazione in merito? Quali sarebbero i vantaggi rispetto ad una fondazione non dì partecipazione?
Vorremmo costituire una fondazione e ci e stato suggerito di strutturarla secondo il modello de/la fondazione di partecipazione. Potreste darci qualche informazione in merito? Quali sarebbero i vantaggi rispetto ad una fondazione non dì partecipazione?
RISPOSTA
Attualmente il codice civile prevede e disciplina espressamente solo la figura della fondazione erogatrìce, che destina le rendite del patrimonio al perseguimento dello scopo fissato dal fondatore. Tuttavia, l'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 prevede la possibilità di acquistare la personalità giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio, non solo per le associazioni e le fondazioni, ma anche per "le altre istituzioni di carattere privato". Sulla base di questa norma, oltre che dell'articolo 1332 del codice civile relativo ai contratti aperti, la dottrina ha cominciato a riconoscere rilevanza e legittimità anche alle fondazioni di partecipazione. L'istituto si è altresì diffuso in virtù dell'intervento del legislatore statale, anche attraverso numerose leggi-provvedimento con le quali ha provveduto alla trasformazione di singoli enti in fondazioni caratterizzate da uno speciale regime appositamente previsto. La peculiarità delle fondazioni di partecipazione, che realizzano e gestiscono progetti ed iniziative in svariati settori (cultura, istruzione e ricerca, assistenza sociale e sanitaria, ambiente), consiste nella possibilità che soggetti sia privati che pubblici, anche successivamente all'atto costitutivo, aderiscano in qualità di partecipanti, aderenti o sostenitori con l'apporto di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali. I presupposti e il procedimento per l'adesione sono contenuti in apposita clausola dell'atto costitutivo che viene cosi a configurarsi, a differenza di ciò che avviene nel modello tradizionale di fondazione, come contratto aperto. Tra le ragioni che possono rendere opportuna l'adozione di questo strumento segnaliamo in particolare: (i) l'estrema adattabilità
dello statuto alle esigenze di governance manifestate dai fondatori; (ii) la dinamicità nel coinvolgimento dei soggetti che sono interessati alle finalità ed all'attività della fondazione, con la contemporanea garanzia della conservazione degli scopi ideali originali e lo stabile mantenimento del controllo di coloro che hanno promosso la costituzione dell'ente, attraverso alcune mirate disposizioni statutarie.
(fonte: Nonprofitonline.it)
dello statuto alle esigenze di governance manifestate dai fondatori; (ii) la dinamicità nel coinvolgimento dei soggetti che sono interessati alle finalità ed all'attività della fondazione, con la contemporanea garanzia della conservazione degli scopi ideali originali e lo stabile mantenimento del controllo di coloro che hanno promosso la costituzione dell'ente, attraverso alcune mirate disposizioni statutarie.
(fonte: Nonprofitonline.it)