Disciplina IVA per le Onlus

DOMANDA
Buongiorno. Vi scrivo per avere delucidazioni in merito alla disciplina IVA da applicare nel 2014 da parte della nostra associazione ONLUS che fornisce se/vizi socio assistenziali a disabili, in particolare è una Onlus che porta in vacanza disabili e fattura sia direttamente ai fruitori, sia a enti In base a contratti di appalto. La disciplina iva corretta da applicare nel 2014 qual'é? Esenzione da iva per i servizi resi direttamente ai fruitori e applicazione dell'iva al 10% peri contratti di appalto stipulati dopo il 31/12/2013? Oppure anche per i servizi resi a enti in base a contratti di appalto, c'è esenzione iva? E infine, perii 2013, l'iva applicata è stata del 4% su tutte le fatture, sia emesse direttamente ai fruitori, sia quelle emesse a enti quindi la normativa iva della legge di stabilità va applicata anche perii 2013? Ringrazio perla Vostra attenzione Cordiali Saluti

RISPOSTA

L'applicabilità dell'aliquota IVA al 4%, di cui alla Parte II della Tabella Aallegata al DPR 633/1972, è stata oggetto di un succedersi di diverse modifiche legislative e da ultimo novellata dalla Legge di Stabilità 2014.
Deve però ritenersi esclusa l'applicabilità di tale aliquota del 4% alle prestazioni da voi effettuate nei confronti dei soggetti disabili e ciò perché, in primis, la Legge di Stabilità 2014 è chiara nello specificare che le disposizioni in tema di aliquota ridotta previste dal punto 41-bis, Tabella A, parte II, DPR 633/72 si applicano esclusivamente alle Cooperative sociali e loro consorzi.
Inoltre, e sempre sulla base dei soli dati desumibili dal Vostro quesito (dati che meriterebbero di essere integrati con un esame più approfondito della fattispecie), si ritiene che non sia nemmeno applicabile l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1 , lettera 27-terdel DPR 633/1972, il quale dispone che siano esenti "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofìsici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi dì diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS". Le prestazioni da voi erogate, invero, sulla base delle informazioni forniteci, paiono inquadrabili nella categoria delle prestazioni "socio assistenziali" e non "socio-sanitarie" e pertanto non comprese all'interno delle categorie indicate dal suddetto n. 27-ter.
Si ritiene da ultimo che, ove confermato da una più attenta analisi della fattispecie concreta, le operazioni da voi svolte potrebbero forse essere considerate escluse (e non "esenti") dal campo di applicazione IVAai sensi del disposto dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/1972.
Qualora invece così non fosse, il regime da applicare ai fini IVAsarebbe quello ordinario, con aliquota sulle prestazioni pari al 22%.

(fonte: Nonprofitonline.it)
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