DOMANDA
Vorrei sapere che tipo di agevolazioni fiscali ci sono per le Onlus in Puglia.
RISPOSTA
Le agevolazioni fiscali principali previste per le Onlus sono per tutte le regioni quelle previste dal d.lgs. n. 460/1997. Tra queste, l'agevolazione fiscale sicuramente più rilevante è quella per cui lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi.
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse. La differenza di trattamento consiste, dunque, in ciò: mentre le attività istituzionali sono decommercializzate, quelle connesse, pur non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, restano commerciali ad ogni altro effetto (si pensi, in particolare, agli obblighi di tenuta della contabilità).
Si precisa che per le Onlus il reddito complessivo si determina sommando i redditi delle diverse categorie previste dalla legge. Pertanto, poiché le agevolazioni riguardano soltanto il reddito d'impresa (reddito determinato dall'esercizio di attività commerciale), restano soggetti a tassazione i redditi fondiari (redditi derivanti da terreni e fabbricati situati nello Stato e iscritti al catasto), quelli di capitale (interessi e altri proventi derivanti dall'impiego di capitale) e i redditi diversi (categoria che include una serie di ipotesi reddituali eterogenee, non riconducibili alle altre categorie previste dalla legge).
- L'art. 21 del d. Igs. n. 460/1997 prevede, inoltre, che "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".
Per quanto riguarda in modo specifico la Regione Puglia segnaliamo:
- l'art. 6 (aliquota IRAP per l'anno 2014), comma 2, della legge regionale n. 45/2013 ha previsto che per le Onlus è confermata l'esenzione prevista dall'artìcolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), come modificato dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia);
- l'art. 4 della legge regionale n. 31/2001 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle ONLUS e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.
(fonte: Nonprofitonline.it)