DOMANDA
Vorrei sapere che differenza c'è tra una fondazione "nomiate" e una fondazione di partecipazione.
Vorrei sapere che differenza c'è tra una fondazione "nomiate" e una fondazione di partecipazione.
RISPOSTA
La Fondazione è una persona giuridica privata disciplinata, al pari delle associazioni riconosciute, dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. Essa è caratterizzata dalla destinazione di un patrimonio, ad opera di uno o più soggetti, ad uno scopo determinato. Le disposizioni statutarie concernenti le finalità istituzionali fissate dal fondatore non sono modificabili. Sono consentite solamente integrazioni o ampliamenti nel caso in cui lo scopo sociale sia troppo esiguo rispetto al patrimonio dell'ente o non corrisponda più alle necessità delle realtà in cui l'ente opera. Il vincolo di destinazione non può cessare per volontà dei fondatori, né per delibera del Consiglio di amministrazione né, addirittura, fintante che lo scopo sia attuabile, per provvedimento dell'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza.
Per contro, quest'ultima può sciogliere l'organo amministrativo e nominare un commissario straordinario qualora accerti che gli amministratori non agiscono in conformità dello scopo (articolo 25 codice civile).
Il codice civile prevede e disciplina espressamente solo la figura della fondazione erogatrice, che destina le rendite al perseguimento dello scopo fissato dal fondatore. Tuttavia, l'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 prevede la possibilità di acquistare la personalità giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio, non solo per le associazioni e le fondazioni, ma anche per "le altre istituzioni di carattere privato". Sulla base di questa norma, oltre che dell'articolo 1332 del codice civile relativo ai contratti cosiddetti aperti, la dottrina ha cominciato a riconoscere rilevanza e legittimità anche alle fondazioni di partecipazione.
L'istituto si è altresì diffuso in virtù dell'intervento del legislatore.
La peculiarità delle fondazioni di partecipazione nella possibilità (di cui i fondatori possono comunque non giovarsi) che soggetti sia privati sia pubblici, persone fisiche o enti, successivamente alla costituzione, aderiscano in qualità di partecipanti, aderenti o sostenitori, con l'apporto di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionale. Le diverse categorie di partecipanti hanno solitamente (ma non necessariamente) propri rappresentanti all'interno dell'organo di amministrazione.
I presupposti e il procedimento per l'adesione sono contenuti in apposita clausola dell'atto costitutivo o dello statuto che viene cosi a configurarsi, a differenza di ciò che avviene nel modello tradizionale di fondazione e slmilmente a quanto accade invece nelle associazioni, come contratto aperto, che consente l'ingresso di nuovi contraenti senza che sia necessario addivenire ad una modifica statutaria.
(fonte: Nonprofitonline.it)
La Fondazione è una persona giuridica privata disciplinata, al pari delle associazioni riconosciute, dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. Essa è caratterizzata dalla destinazione di un patrimonio, ad opera di uno o più soggetti, ad uno scopo determinato. Le disposizioni statutarie concernenti le finalità istituzionali fissate dal fondatore non sono modificabili. Sono consentite solamente integrazioni o ampliamenti nel caso in cui lo scopo sociale sia troppo esiguo rispetto al patrimonio dell'ente o non corrisponda più alle necessità delle realtà in cui l'ente opera. Il vincolo di destinazione non può cessare per volontà dei fondatori, né per delibera del Consiglio di amministrazione né, addirittura, fintante che lo scopo sia attuabile, per provvedimento dell'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza.
Per contro, quest'ultima può sciogliere l'organo amministrativo e nominare un commissario straordinario qualora accerti che gli amministratori non agiscono in conformità dello scopo (articolo 25 codice civile).
Il codice civile prevede e disciplina espressamente solo la figura della fondazione erogatrice, che destina le rendite al perseguimento dello scopo fissato dal fondatore. Tuttavia, l'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 prevede la possibilità di acquistare la personalità giuridica di diritto privato, mediante l'iscrizione nell'apposito registro prefettizio, non solo per le associazioni e le fondazioni, ma anche per "le altre istituzioni di carattere privato". Sulla base di questa norma, oltre che dell'articolo 1332 del codice civile relativo ai contratti cosiddetti aperti, la dottrina ha cominciato a riconoscere rilevanza e legittimità anche alle fondazioni di partecipazione.
L'istituto si è altresì diffuso in virtù dell'intervento del legislatore.
La peculiarità delle fondazioni di partecipazione nella possibilità (di cui i fondatori possono comunque non giovarsi) che soggetti sia privati sia pubblici, persone fisiche o enti, successivamente alla costituzione, aderiscano in qualità di partecipanti, aderenti o sostenitori, con l'apporto di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionale. Le diverse categorie di partecipanti hanno solitamente (ma non necessariamente) propri rappresentanti all'interno dell'organo di amministrazione.
I presupposti e il procedimento per l'adesione sono contenuti in apposita clausola dell'atto costitutivo o dello statuto che viene cosi a configurarsi, a differenza di ciò che avviene nel modello tradizionale di fondazione e slmilmente a quanto accade invece nelle associazioni, come contratto aperto, che consente l'ingresso di nuovi contraenti senza che sia necessario addivenire ad una modifica statutaria.
(fonte: Nonprofitonline.it)