Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito la disciplina da applicare in tema di obblighi di rendicontazione e pubblicazione del contributo 5x1000.
Ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 2010, tutti gli enti beneficiari del contributo sono obbligati a redigere il rendiconto delle somme ricevute a titolo di 5x1000 e la relazione illustrativa.
Solo per gli enti che hanno percepito un contributo non inferiore a 20.000 euro grava l’ulteriore obbligo di trasmettere la documentazione all’Amministrazione finanziatrice (che ha a sua volta l’obbligo di pubblicare l’elenco dei beneficiari e i rendiconti trasmessi).
Il D.lgs. n. 111/2017, che ha riformato l’istituto del 5x1000, ha introdotto (art. 8) l’ulteriore obbligo per i beneficiari di pubblicare sul proprio sito (e poi comunicarlo all’Amministrazione finanziatrice): gli importi percepiti; il rendiconto; la relazione illustrativa, secondo modalità contenute in un Decreto che deve essere ancora emanato.
Pertanto, in assenza del Decreto attuativo, gli obblighi di rendicontazione del 5x1000 continuano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-bis, D.P.C.M. 23 aprile 2010.
Per ulteriori informazioni:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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